| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo d ed e si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3 . In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento. 4 . Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m quadri per ogni servizio prestato. Art. 53. (art. 23 cod. Str.) (autorizzazioni) 1 . L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma quarto, del codice, è rilasciata: A) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'anas competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; B) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; C) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; D) per le strade militari dal comando territoriale competente. 2 . Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio. 3 . Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma primo, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. 4 . L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento. 5 . L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. 6 . L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma terzo. 7 . Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino. 8 . Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. 9 . Gli enti proprietari delle strade indicati al comma primo sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. 10 . Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del ministro dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice. Art. 54. (art. 23 cod. Str.) (obblighi del titolare dell'autorizzazione) 1 . È fatto obbligo al titolare della autorizzazione di: A) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; B) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; C) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma primo, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; D) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. 2 . È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma nono, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Art. 55. (art. 23 cod. Str.) (targhette di identificazione) 1 . Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare della autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: A) amministrazione rilasciante; B) soggetto titolare; C) numero della autorizzazione; D) progressiva chilometrica del punto di installazione; E) data di scadenza. 2 . La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. Art. 56. (art. 23 cod. Str.) (vigilanza) 1 . Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 2 . Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 3 . La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma primo del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 4 . Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma terso, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 5 . Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, commi ottavo e nono, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma primo del codice, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. 6 . Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio. Art. 57. (art. 23 cod. Str.) (pubblicità sui veicoli) 1 . La pubblicità luminosa di cui all'articolo 23, comma secondo del codice, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni: A) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; B) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli; C) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo; D) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm; E) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a quattro decimi, con un colore di fondo neutro; F) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo; G) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato. 2 . L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi terzo e quarto, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 3 . La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: A) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; B) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; C) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali; D) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; E) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 4 . La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: A) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; B) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; C) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5 . L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: A) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe prima; B) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati; C) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad un sesto della superficie; D) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
Pagina 12/66 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|